Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 15 feb 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l', comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare l', comma 1, 2 e 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, di recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge;
Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla legge 4 novembre 1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di completezza espositiva di valori già stabiliti dalla legge;
Considerato altresì che, per quanto riguarda la materia dei composti ossigenati, l'Amministrazione può intervenire in detta materia ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1994 e si è, pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Adotta
il seguente regolamento:
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Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-11-23;434#art-1