Art. 3
Benzina
In vigore dal 15 feb 2001
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.
2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo è consentita fino al 31 dicembre 2001, purchè conforme alle specifiche fissate dall', comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purchè il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.
4. In deroga al comma 2, è consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo è destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all', comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-11-23;434#art-3