Art. 7

Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi

In vigore dal 15 feb 2001
1. Qualora, a seguito di avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per i produttori il rispetto delle specifiche di cui agli , il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, può stabilire con proprio decreto un valore limite più elevato per uno o più componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-11-23;434#art-7

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