Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 feb 2001
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36; b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE, 88/77/CEE, 97/68/CE, 77/537/CEE e 92/61/CE, nonché per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-11-23;434#art-2

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