Art. 4

Combustibile diesel

In vigore dal 15 feb 2001
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie. 3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell', comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, può essere consentita fino al 1 gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II. 4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficoltà ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al fine di assicurare la conformità del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV. 5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.
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