Art. 6

Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo

In vigore dal 20 feb 1997
1. La pellicola è impressionata con le indicazioni sottospecificate: a) denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio; b) denominazione della categoria dei documenti; c) denominazione ed estremi cronologici della serie o di altro livello di aggregazione; d) numero o codice dell'unità di riproduzione, data dell'impressione, denominazione del laboratorio cui è affidato il procedimento di impressione. e) numero dell'unità archivistica e quantità dei documenti o delle pagine che la compongono; f) quantità e numero di documenti o di pagine mancanti, nonché di fogli bianchi o danneggiati. 2. Gli estremi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1 costituiscono lo schedone generale di serie. Tale schedone è riprodotto sia sul secondo che sul penultimo fotogramma di ciascuna unità di riproduzione mentre sul primo e sull'ultimo fotogramma sono riprodotti i simboli internazionali di "inizio" e "fine" pellicola; 3. Gli estremi di cui alle lettere e) ed f) di cui al comma 1 costituiscono lo schedone particolare dell'unità archivistica. Tale schedone può essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unità archivistica ed è riprodotto all'inizio di detta unità. 4. Quando l'unità archivistica non è contenuta integralmente nella medesima unità di riproduzione, lo schedone di cui alle lettere e) ed f) è riprodotto, con idonee indicazioni di collegamento, a chiusura dell'unità di riproduzione e all'inizio della successiva. 5. I fotogrammi sono numerati progressivamente per unità di riproduzione secondo le indicazioni di cui all', comma 3, lettera d). 6. Ciascuna unità di riproduzione è descritta in apposito registro nel quale sono riportati gli estremi di classificazione di cui alla lettera d) di cui al comma 1 e quelli idonei ad identificare le unità archivistiche in essa riprodotte. 7. I registri delle unità di riproduzione di cui al comma 6 sono, prima dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2215 del codice civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-12-06;694#art-6

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