Art. 1
Limiti, modalità e procedimenti tecnici per la riproduzione sostitutiva
In vigore dal 20 feb 1997
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
Udito il comitato di settore per i beni archivistici nella seduta del 1 luglio 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Limiti, modalità e procedimenti tecnici
per la riproduzione sostitutiva
1. Per i privati la facoltà prevista dall'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio, delle scritture contabili compresi i libri giornali e degli inventari, della corrispondenza e degli altri atti di cui per legge è prescritta la conservazione, è esercitata, fatti salvi i limiti di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, con le modalità ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente decreto.
2. Il procedimento di microfilmatura è disciplinato dal presente decreto.
3. I documenti d'archivio, sottoposti a riproduzione sostitutiva sono riprodotti su qualsiasi supporto tecnico previsto dalla legge, che dà garanzia di fedeltà al documento riprodotto, di duplicabilità, di leggibilità, di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione e di stabilità nel tempo, in condizioni normali di conservazione.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7-bis, comma 9, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, i procedimenti tecnici e le modalità della riproduzione e della autenticazione su supporti diversi da quello previsto dal comma 2, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere del comitato di settore per i beni archivistici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-12-06;694#art-1