Art. 3

Distruzione dei documenti riprodotti

In vigore dal 20 feb 1997
1. Alla distruzione dei documenti di cui è stata eseguita la riproduzione sostitutiva si procede dopo avere effettuate le operazioni di autenticazione ai sensi dell', salvo per quei documenti per i quali l'amministrazione archivistica, in sede di approvazione del progetto, vieti la distruzione disponendone il ritiro e la conservazione a proprie spese. 2. I registri o i libri comunque denominati, non esclusi dall'applicazione dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, non possono essere riprodotti e distrutti se non sono esauriti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-12-06;694#art-3

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