Art. 8

Procedimento e modalità di autenticazione della pellicola sostitutiva

In vigore dal 20 feb 1997
Procedimento e modalità di autenticazione della pellicola sostitutiva 1. La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è autenticata da pubblici ufficiali forniti di potestà certificativa, o da soggetti ad essi equiparati. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indica, con proprio decreto, i ministri cui demandare il potere di attribuire a propri funzionari la potestà ad effettuare le attività di cui al presente articolo. 3. Il pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione verifica la conformità alle prescrizioni del presente decreto del procedimento di cartellinatura e di formazione della pellicola sostitutiva, procedendo all'esame delle unità di riproduzione e dei registri di cui all', comma 3, lettera f) e all', comma 6. 4. Eseguite le operazioni descritte nel comma 3, il pubblico ufficiale appone il proprio punzone nella parte dell'unità di riproduzione non impressionata, ai sensi dell', comma 3. 5. Delle operazioni descritte nei commi 3 e 4, il pubblico ufficiale dà atto mediante dichiarazione su ciascuna pagina dei registro di cui all', comma 3, lettera f). 6. Il pagamento dei diritti di autenticazione è effettuato mediante apposizione, su ciascuna delle predette pagine, di una marca da bollo che il pubblico ufficiale annulla, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-12-06;694#art-8

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