Art. 9
Efficacia della pellicola sostitutiva
In vigore dal 20 feb 1997
1. La pellicola autenticata con il procedimento e le modalità previste dall' sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali dei documenti riprodotti.
2. Dalla pellicola sostitutiva, autenticata ai sensi dell', sono tratte copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 dicembre 1996
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI
Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI
Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK
Il Ministro delle finanze
VISCO
Il Ministro del tesoro
CIAMPI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-12-06;694#art-9