Art. 9

Efficacia della pellicola sostitutiva

In vigore dal 20 feb 1997
1. La pellicola autenticata con il procedimento e le modalità previste dall' sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali dei documenti riprodotti. 2. Dalla pellicola sostitutiva, autenticata ai sensi dell', sono tratte copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 dicembre 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI Il Ministro per i beni culturali e ambientali VELTRONI Il Ministro di grazia e giustizia FLICK Il Ministro delle finanze VISCO Il Ministro del tesoro CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-12-06;694#art-9

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