Art. 6
Organizzazione
In vigore dal 2 feb 1995
1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:
a) ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero;
b) ufficio delle politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero;
c) ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane all'estero;
d) ufficio per il coordinamento Stato-regioni a favore delle collettività italiane all'estero.
2. L'ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere a)
e b) dell'.
3. L'ufficio delle politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), d) e g) dell'.
4. L'ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera e) dell'. A tale ufficio sono trasferite le competenze relative agli italiani nel mondo degli uffici di cui all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994. Presso tale ufficio hanno sede i comitati di cui alle lettere d) e f) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994.
5. L'ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera f) dell'.
6. In applicazione delle disposizioni organizzative di cui al presente decreto, il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, provvede alla istituzione e alla modifica di servizi all'interno degli uffici, alla ripartizione dei compiti tra servizi, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio dei comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.
7. Agli uffici ed ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento. I coordinatori degli uffici devono essere in possesso della qualifica di dirigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-15;753#art-6