Art. 4
Settore legislativo
In vigore dal 2 feb 1995
1. Nell'ambito dell'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, è costituito presso il Ministro per gli italiani nel mondo un apposito settore legislativo che provvede all'attività di studio, di progettazione e razionalizzazione normativa nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso, nonché di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. La responsabilità del settore legislativo è affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico.
3. Con il settore legislativo collaborano gli uffici e i servizi del Dipartimento, i quali, su richiesta del capo del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-15;753#art-4