Art. 5

Capo del dipartimento

In vigore dal 2 feb 1995
1. L'amministrazione è separata dall'organo di direzione politica. 2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento, ne dirige l'attività e ne è responsabile dinanzi al Ministro. 3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad uno dei coordinatori di ufficio o di servizio di cui al comma 7 dell'. 4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'. 5. La segreteria del capo del Dipartimento svolge compiti di supporto tecnico-strumentale e di collegamento tra gli uffici del Dipartimento e provvede alla gestione del personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-15;753#art-5

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