Art. 3

Ministro e uffici ausiliari

In vigore dal 2 feb 1995
1. Il Ministro per gli italiani nel mondo - di seguito denominato "Ministro" - è l'organo di governo del Dipartimento e ne determina gli indirizzi. 2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo del settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa. 3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti consentiti dalle tabelle allegate alla legge stessa, ovvero in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 338. 4. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento di commissioni si studio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-15;753#art-3

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