Art. 2

Competenze

In vigore dal 2 feb 1995
1. Il Dipartimento, fatte salve le competenze attribuite dalle norme primarie ai singoli Ministeri, provvede agli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni riguardanti: a) il coordinamento e la promozione nella predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare il diritto all'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero nelle elezioni legislative ed amministrative; b) la promozione di tutte le misure appropriate per assicurare concretamente l'espletamento del voto, con specifico riferimento a quelle relative all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. centrale); c) la promozione dei provvedimenti normativi indirizzati al potenziamento ed alla ristrutturazione della rete consolare italiana; d) il coordinamento e la promozione di iniziative, anche normative, in relazione alle politiche generali concernenti le collettività italiane nel mondo, la loro integrazione nei suoi vari aspetti e i loro diritti, nonché la valorizzazione delle attività intellettuali da loro svolte, con riferimento alle indicazioni emerse nelle conferenze internazionali e nazionali, anche attraverso appositi incontri con autorità ed istituzioni dei Paesi di insediamento; e) l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane nel mondo sull'evoluzione della società italiana, al fine di mantenere il legame con il Paese di origine; f) l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità all'estero e per le provvidenze per gli italiani che rimpatriano; g) la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani residenti all'estero, anche ai fini dello sviluppo del loro legame con la Madrepatria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-15;753#art-2

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