Art. 9
Coordinamento
In vigore dal 2 feb 1995
1. Il capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale.
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 dicembre 1994
Il Presidente: BERLUSCONI Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-15;753#art-9