Art. 5

Controllo sull'attuazione dei programmi

In vigore dal 30 giu 1995
1. La vigilanza sull'attuazione del programma si effettua attraverso il monitoraggio di indicatori fisici, occupazionali e finanziari, definiti nella convenzione in funzione delle specificità del programma, dei suoi obiettivi socio-economici e della configurazione degli interventi che lo costituiscono. Detti indicatori sono strutturati in modo da fornire a cadenza periodica per ciascun programma: a) lo stato di avanzamento dei singoli interventi componenti; b) l'andamento della gestione delle iniziative imprenditoriali previste; c) gli eventuali problemi connessi all'attuazione del programma. 2. Il predetto monitoraggio è effettuato dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cadenza almeno semestrale, predisponendo apposita relazione sullo stato di avanzamento del programma. 3. Qualora venga accertato il mancato rispetto degli impegni assunti nella convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato di cui al precedente comma 2, con proprio decreto motivato dispone la revoca del finanziamento accordato, con conseguente obbligo, da parte del soggetto responsabile del programma, di restituzione delle somme percepite e dei relativi accessori. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche sono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato.
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