Art. 1

Interventi ammissibili

In vigore dal 30 giu 1995
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce il Fondo per lo sviluppo ed in particolare il comma 2 che prevede che i criteri e le modalità di utilizzo di detto Fondo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992 che istituisce, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; Vista la deliberazione CIPI 22 aprile 1993 concernente "Direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il regolamento CEE, n. 2081/1993, del Consiglio del 20 luglio 1993 che definisce le missioni dei Fondi a finalità strutturale; Visto il regolamento CEE, n. 328/1988, del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche; Visto il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia"; Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; Visti gli articoli 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di accrescere l'efficacia delle risorse finanziarie pubbliche e degli altri strumenti disponibili ai fini del sostegno e dello sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione, operando attraverso programmi di intervento in grado di concentrare nelle aree di crisi le disponibilità finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria, nonché privata; Considerato che in questo stesso contesto assume fondamentale importanza la possibilità di accedere al cofinanziamento comunitario nella forma della sovvenzione globale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il parere del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione; E M A N A il seguente regolamento: . Interventi ammissibili 1. Le disponibilità del Fondo per lo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinate a promuovere e realizzare programmi di sviluppo localizzati nelle aree di intervento di cui all' della citata legge. 2. I programmi ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo devono riguardare in via prioritaria: a) interventi per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, di reindustrializzazione, di ristrutturazione e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, che prevedano il reimpiego degli addetti espulsi dai processi produttivi, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle imprese già appartenenti alle partecipazioni statali; b) interventi indirizzati alla promozione ed al sostegno di iniziative industriali ivi compresi i servizi comuni alle imprese; c) interventi volti alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area di intervento, anche attraverso l'acquisizione di aree dismesse, la loro eventuale bonifica ed il loro recupero funzionale, nonché la realizzazione di infrastrutture tecnologiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-11-03;773#art-1

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