Art. 4
Assegnazione del contributo
In vigore dal 30 giu 1995
1. Sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica di cui al comma 1 dell' del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propio decreto da emanarsi entro venti giorni, approva i programmi determinando, per ciascuno di essi, il contributo a carico del Fondo.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile del programma, di apposita convenzione.
3. Dopo l'approvazione della convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può erogare al soggetto responsabile del programma una anticipazione non superiore al 50% del contributo accordato, previa presentazione di stralci esecutivi del programma che prevedano importi di spesa almeno pari all'anticipazione.
Ulteriori anticipazioni, fino al raggiungimento del 70% del contributo accordato, sono erogate alle stesse condizioni, quando risulti conseguito un avanzamento dei lavori almeno pari alle precedenti anticipazioni ricevute. Il saldo a conguaglio è erogato a seguito di rendicontazione delle spese e di certificazione, da parte del soggetto responsabile del programma, del regolare sviluppo del programma stesso nonché del raggiungimento dei risultati previsti.
L'erogazione delle quote successive alla prima anticipazione e del saldo è subordinata all'accertamento di cui al successivo .
4. Gli eventuali aggiornamenti e modifiche del programma devono essere richiesti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che li autorizza con proprio decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-11-03;773#art-4