Art. 2
Programmi di sviluppo
In vigore dal 30 giu 1995
1. Ai fini dell'attribuzione del contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo, i programmi devono essere predisposti secondo lo schema di domanda, oggetto di un'apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e inoltrati al medesimo - Direzione generale per l'impiego.
2. I programmi possono essere presentati da società anche consortili, da soggetti pubblici e dalle società e dagli enti previsti al comma 3 dell'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236. I medesimi soggetti saranno responsabili dell'attuazione del programma secondo modalità da definire con apposita convenzione di cui all' del presente regolamento.
3. I programmi devono prevedere:
a) le linee di indirizzo generale e le azioni puntuali da compiere per il superamento delle situazioni di crisi;
b) la definizione degli obiettivi occupazionali direttamente e indirettamente raggiungibili, con l'indicazione degli addetti di cui si prevede il reimpiego;
c) il piano finanziario del programma, con l'articolazione delle attività per categoria d'intervento, di cui siano specificati i soggetti responsabili per l'attuazione, i costi preventivati, gli apporti di risorse previsti e/o richiesti su altre fonti finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, le partecipazioni finanziarie e gli altri apporti, anche attraverso conferimenti di aree e beni industriali, da parte di soggetti privati e pubblici, nonché i residui fabbisogni finanziari richiesti a valere sul Fondo per lo sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-11-03;773#art-2