Art. 6
Cofinanziamento attraverso programmi comunitari
In vigore dal 30 giu 1995
1. Per assicurare ulteriori risorse alla realizzazione degli interventi e dei programmi di cui all' del presente regolamento, il Fondo per lo sviluppo, entro il limite massimo dell'80% del suo importo annuale, può essere utilizzato nel cofinanziamento di programmi comunitari e, in particolare, di sovvenzioni globali, attraverso le quali siano gestiti anche regimi di aiuto alle imprese.
2. Nell'ipotesi che al finanziamento ed alla realizzazione dei programmi approvati secondo le disposizioni del presente regolamento concorrano sovvenzioni globali stipulate con la Commissione della Unione europea, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le amministrazioni competenti a formulare le proposte di cofinanziamento all'Unione europea, curerà che siano armonizzate le modalità di attuazione, sorveglianza, controllo e garanzia della convenzione di cui all' con le corrispondenti modalità fissate nella convenzione tra Unione europea e soggetto gestore della sovvenzione, nella finalità comune alle diverse amministrazioni di evitare duplicazioni e ritardi nella gestione e realizzazione dei programmi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre 1994
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GNUTTI
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-11-03;773#art-6