Art. 3

Esame e istruttoria dei programmi

In vigore dal 30 giu 1995
1. Per l'esame e l'istruttoria dei programmi di cui all' del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un'apposita struttura tecnica, composta da funzionari dell'amministrazione e da rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle amministrazioni interessate. La struttura tecnica può richiedere la presenza di rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate. All'istituzione della struttura tecnica si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, comunque, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 2. L'esame da completarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei programmi, deve riguardare: a) la verifica preventiva della rispondenza del programma alle finalità di cui all'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236; b) la valutazione dell'impatto occupazionale previsto dal programma e della sua capacità di incidenza sullo sviluppo socio-economico dell'area; c) la verifica della coerenza e della fattibilità delle iniziative previste nel programma, considerate singolarmente o in blocchi, a seconda della loro dimensione. 3. In sede di istruttoria dei programmi si tiene conto, ai fini del riconoscimento di priorità, della presenza delle seguenti circostanze: a) localizzazione nelle aree caratterizzate dalla presenza di crisi territoriali e/o settoriali di particolare gravità, con notevole impatto sui livelli occupazionali, per le quali siano stati stipulati protocolli di intesa, di particolare rilevanza sociale, aventi ad oggetto programmi di sviluppo o di reindustrializzazione nonché di riordino delle imprese già appartenenti alle partecipazioni statali; b) gestione del programma da parte di una società, anche consortile, di promozione e di sviluppo che aggreghi le principali forze istituzionali ed economiche dell'area e possa essere abilitata ad accedere ai cofinanziamenti comunitari in particolare mediante l'attivazione di sovvenzioni globali di cui al successivo . 4. Le agevolazioni spettanti alle iniziative industriali, ricadenti negli interventi indicati al precedente , comma 2, lettera a), sono concedibili dal soggetto convenzionato, di cui al comma 2 del precedente , nella veste di intermediario, previa istruttoria tecnico finanziaria ed in osservanza delle normative applicabili individuate nella convenzione, nel rispetto dei criteri richiamati al comma 4 dell'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, e della graduazione dei livelli fissati dal paragrafo 4 della delibera CIPI del 22 aprile 1993 ovvero dei livelli diversi, nazionali e comunitari, in essere alla data della domanda presentata al predetto soggetto convenzionato. Questi è inoltre autorizzato, con i limiti e le garanzie indicati nella convenzione, ad erogare anticipazioni, a fronte degli investimenti previsti nel programma approvato, a favore delle imprese a cui siano state già concesse le agevolazioni da parte delle amministrazioni competenti. 5. In sede di prima attuazione sono ammessi alla istruttoria per l'accesso alle contribuzioni finanziarie, previste a carico del Fondo per lo sviluppo per gli anni 1993-1994, i programmi presentati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 6. La struttura tecnica di cui al precedente comma 1 predispone, altresì, uno schema di convenzione che stabilisca le finalità, le modallità ed i tempi di attuazione del programma e che contenga ogni elemento utile alla definizione della configurazione degli interventi costituenti il programma stesso sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario. In particolare, lo schema di convenzione, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, disciplina, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle attività produttive e alle iniziative di sviluppo locale, le azioni e le categorie di spese ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo (ivi comprese le spese per le garanzie fidejussorie e quelle generali di funzionamento che il soggetto proponente dovrà sostenere per la gestione operativa dei programmi di sviluppo per un periodo massimo di tre anni, e nel limite del 50% delle spese sostenute), i criteri di scelta dei beneficiari, le condizioni di erogazione dei contributi, l'aliquota dei medesimi. Nella convenzione sono, altresì, stabilite le forme di consultazione ai fini del monitoraggio di cui all' del presente rogolamento, gli obblighi, le garanzie fidejussorie, di solvibilità e di capacità amministrativa adeguate del soggetto responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-11-03;773#art-3

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