Art. 8

Ispettorato per la funzione pubblica

In vigore dal 15 giu 1994
1. L'ispettorato per la funzione pubblica, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, svolge compiti ispettivi, vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, rendimenti e risultati, sulla verifica dei carichi di lavoro e sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 aprile 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 207
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo