Art. 8
8 / 8Ispettorato per la funzione pubblica
In vigore dal 15 giu 1994
1. L'ispettorato per la funzione pubblica, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, svolge compiti ispettivi, vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, rendimenti e risultati, sulla verifica dei carichi di lavoro e sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 1994
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri CIAMPI
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 207
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-8