Art. 7
Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa
In vigore dal 15 giu 1994
Ufficio per i procedimenti
e l'efficienza amministrativa
1. L'ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di economicità e rendimento dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la valutazione della produttività ed i risultati conseguiti, favorendo, a tal fine, la predisposizione di indici di valutazione e vigilando sulla relativa attuazione.
2. L'ufficio cura i rapporti con i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'adozione degli interventi ritenuti necessari in materia di efficienza amministrativa.
3. All'ufficio fa capo l'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-7