Art. 4
Ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 15 giu 1994
Ufficio dell'organizzazione
delle pubbliche amministrazioni
1. L'ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni esercita le attribuzioni di indirizzo e di coordinamento per l'ottimale corrispondenza delle strutture delle pubbliche amministrazioni alle esigenze istituzionali e dell'utenza, anche per quanto concerne l'utilizzazione degli strumenti informatici, all'uopo promuovendo l'omogeneizzazione, sul piano normativo e amministrativo, delle strutture organizzative delle amministrazioni. Effettua l'analisi del fabbisogno di personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all', comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed emana le direttive di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per la ridefinizione periodica di uffici e piante organiche delle altre amministrazioni. L'ufficio cura la tenuta e l'aggiornamento delle raccolte degli atti normativi e di organizzazione nonché degli organigrammi e degli altri schemi grafici relativi alla struttura delle pubbliche amministrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-4