Art. 6
Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 15 giu 1994
Ufficio per le relazioni sindacali
delle pubbliche amministrazioni
1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; esercita la vigilanza e cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i pubblici dipendenti, e svolge l'attività di contrattazione devoluta dalla legge al Dipartimento; attende alla ricognizione di tutte le confederazioni e le organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e alla raccolta dei loro statuti; cura la raccolta dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali ed adotta i provvedimenti inerenti al riconoscimento della maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale.
2. L'ufficio rilascia gli assensi preventivi per il collocamento in aspettativa sindacale e registra i permessi sindacali autorizzati dalle pubbliche amministrazioni; ne pubblica annualmente i dati numerici per sindacato, amministrazione e regione.
3. L'ufficio svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-6