Art. 1

Uffici dirigenziali generali del Dipartimento

In vigore dal 15 giu 1994
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, relativo al regolamento sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica; Visto l' della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l', comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in base al quale per la individuazione degli uffici e delle piante organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto applicabili; Ritenuta l'esigenza di individuare, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; D'intesa con il Ministro per la funzione pubblica; A D O T T A il seguente regolamento: . Uffici dirigenziali generali del Dipartimento 1. Gli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti: 1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 2) personale delle pubbliche amministrazioni; 3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; 4) procedimenti ed efficienza amministrativa. 2. Sono, altresì, uffici di livello dirigenziale generale, con compiti strumentali: 1) l'ufficio di capo del Dipartimento; 2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale; 3) l'ispettorato per la funzione pubblica. 3. Con successivo regolamento del Ministro per la funzione pubblica si provvede all'articolazione, secondo criteri di omogeneità di compiti e funzioni, degli uffici indicati nei commi 1 e 2, ai sensi dell', comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-1

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