Art. 3
Ufficio per gli affari generali e per il personale
In vigore dal 15 giu 1994
1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovraintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e contabili nonché delle attività contrattuali; sovraintende all'archivio generale e cura la rassegna stampa; intrattiene i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 11), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-3