Art. 2

In vigore dal 17 ott 1991
1. Il trasporto per ferrovia dei rifiuti previsti dall' deve avvenire in conformità con le disposizioni vigenti che regolano il trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, ed in particolare con le disposizioni di cui al "Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)" - allegato I all'appendice B ("Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (RU/CIM)") alla convenzione di Berna relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) approvata e resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché alle modifiche allo stesso regolamento apportate secondo il combinato disposto degli articoli 8 par. 2 e 19 par. 4 della COTIF. 2. Sull'imballagio dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, oltre alle etichette di pericolo previste dal regolamento di cui al comma 1, è apposta un'etichetta inamovibile, conforme a quella riportata all'allegato 2 che è parte integrante del presente regolamento, indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, la natura, la composizione e il quantitativo dei rifiuti, nonché i rischi derivanti dagli stessi e le istruzioni da seguire in caso di pericolo o di incidente ed il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. 3. In ogni caso, durante il trasporto sono adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle persone e all'ambiente. Analoghe precauzioni incombono al mittente e al destinatario durante le operazioni di carico e scarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-06-07;308#art-2

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