Art. 1
In vigore dal 4 apr 1996
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza ad emanare il regolamento per il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
Vista la deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Considerata la necessità di uniformare il trasporto ferroviario nazionale di rifiuti speciali, tossici e nocivi al trasporto ferroviario internazionale degli stessi;
Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, che ratifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), ed in particolare l'allegato I "Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)" all'appendice B "Regole uniformi concernenti il contratto internazionale ferroviario delle merci (RU/CIM)";
Sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come ridisciplinata dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 marzo 1991;
Ritenuto di poter aderire alle osservazioni ivi contenute, salvo che:
a) nella formulazione del titolo del regolamento, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non "prevede", bensì "classifica" i rifiuti speciali, tossici e nocivi;
b) nella previsione di un'etichettatura, "conforme" e non "uguale" a quella dell'allegato 2, sugli imballaggi dei rifiuti speciali, tossici e nocivi trasportati, dovendosi meramente conseguire lo scopo di dotare gli imballaggi stessi dell'indicazione di tutti i dati necessari - indicati nell'allegato 2 - senza alcun vincolo di carattere formale nell'esposizione dei dati stessi;
c) nella sostituzione, all', della locuzione "dalle imprese" con quella "alle imprese", dovendosi nella specie intendere che la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento si aggiunge a quella ordinariamente richiesta, per finalità connesse al contratto di trasporto, dalle imprese esercenti il trasporto ferroviario;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformità alle norme del presente regolamento, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonché sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.
2. L'attività di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle c omplementari attività di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-06-07;308#art-1