Art. 3
In vigore dal 17 ott 1991
1. Durante il trasporto i rifiuti speciali, tossici e nocivi sono accompagnati, oltre che dalla documentazione richiesta dalle imprese esercenti il trasporto ferroviario, da:
a) una copia del contratto tra il produttore o detentore e lo smaltitore, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla regione competente ai sensi dell', lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
b) un formulario contenente i seguenti dati e notizie, come indicati nell'allegato 1 che è parte integrante del presente regolamento:
1) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o detentore, nonché il luogo della produzione o detenzione;
2) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e luogo di destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazionedi cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
3) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale dell'eventuale vettore stradale effettuante il trasporto tra il produttore o detentore e la stazione ferroviaria di partenza, nonché di quello effettuante il trasporto tra la stazione ferroviaria di arrivo e il luogo di destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazione di cui all', lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
4) natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e massa dei rifiuti trasportati;
5) le istruzioni da seguire in caso di pericolo o incidente;
6) l'indicazione del periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericoli per l'incolumità pubblica e per l'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-06-07;308#art-3