Art. 4
In vigore dal 17 ott 1991
1. Il formulario previsto dal precedente deve essere sottoscritto e datato dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore stradale, ove diverso dal produttore o detentore, il quale effettua il trasporto alla stazione ferroviaria di partenza.
2. Il formulario deve essere redatto in cinque esemplari:
a) un esemplare è trattenuto dal produttore o detentore di rifiuti, il quale ne invia copia all'amministrazione provinciale competente prima dell'inizio del trasporto;
b) un esemplare deve essere consegnato al vettore stradale che effettua il trasporto alla stazione di partenza, ove il produttore o detentore non provveda direttamente, e deve essere datato e timbrato dall'impresa esercente il trasporto ferroviario all'atto di prendere in carico i rifiuti;
c) un esemplare deve essere consegnato all'impresa ferroviaria;
d) un esemplare deve essere consegnato dall'impresa esercente il trasporto ferroviario al vettore stradale che effettua il trasporto dalla stazione di arrivo all'impianto di smaltimento.
Tale esemplare deve essere datato e sottoscritto in arrivo dal destinatario dei rifiuti il quale provvede ad inviarne copia all'amministrazione provinciale di cui al punto a) e, al termine del trasporto, a quella competente per il territorio del luogo di destinazione dei rifiuti;
e) un esemplare deve essere consegnato al destinatario dei rifiuti il quale ne invia copia all'amministrazione provinciale di cui al punto a) e a quella competente per il territorio del luogo di destinazione dei rifiuti, nonché al produttore o detentore di rifiuti.
3. Gli esemplari del formulario devono essere trattenuti per un periodo di almeno cinque anni.
4. Le province comunicano annualmente ai Ministeri dell'ambiente, della sanità e alle regioni, i dati relativi al trasporto ferroviario dei rifiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-06-07;308#art-4