Art. 6
In vigore dal 17 ott 1991
1. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è soggetta al controllo da parte delle province interessate in conformità all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 giugno 1991
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1991
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 241
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-06-07;308#art-6