Art. 6

In vigore dal 17 ott 1991
1. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è soggetta al controllo da parte delle province interessate in conformità all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 giugno 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1991 Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 241
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