Art. 5
In vigore dal 29 giu 1991
1. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nelle qualifiche o categorie e profili professionali dell'amministrazione di assegnazione si applica l' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.
2. Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo e della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; allo stesso titolo di retribuzione individuale di anzianità, va attribuita la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello.
3. Al personale trasferito spetta il compenso una tantum incentivante la mobilità, nelle misure stabilite dai regolamenti di ricezione degli accordi collettivi di lavoro del triennio 1988-1990.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-10;191#art-5