Art. 4

In vigore dal 29 giu 1991
1. Ai dipendenti posti in mobilità di ufficio la nuova sede di servizio è assegnata in relazione al punteggio loro attribuito ed alla disponibilità delle sedi, facendo riferimento alle seguenti priorità: a) comuni limitrofi; b) stessa provincia; c) province limitrofe; d) stessa regione; e) regioni limitrofe (ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, che per la loro collocazione rientrano sub f); f) intero territorio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-10;191#art-4

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