Art. 4
In vigore dal 29 giu 1991
1. Ai dipendenti posti in mobilità di ufficio la nuova sede di servizio è assegnata in relazione al punteggio loro attribuito ed alla disponibilità delle sedi, facendo riferimento alle seguenti priorità:
a) comuni limitrofi;
b) stessa provincia;
c) province limitrofe;
d) stessa regione;
e) regioni limitrofe (ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, che per la loro collocazione rientrano sub f);
f) intero territorio nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-10;191#art-4