Art. 3
In vigore dal 29 giu 1991
1. Il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni degli enti locali dissestati, provvede, con proprio decreto, all'assegnazione della nuova amministrazione in base ai criteri di cui al successivo .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-10;191#art-3