Art. 2

In vigore dal 29 giu 1991
1. Le amministrazioni interessate, con le modalità dei rispettivi ordinamenti, formulano apposita graduatoria dei propri dipendenti appartenenti a singoli profili con esubero, secondo i criteri e relativi punteggi di cui all'allegata tabella. Tale punteggio è attribuito anche se trattasi di unico dipendente nel profilo in esubero. 2. I dipendenti ultimi collocati nella graduatoria sono sottoposti dalle amministrazioni di appartenenza alla mobilità d'ufficio, in numero pari all'esubero, mediante invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco dei nominativi (completo dei dati anagrafici), del profilo, della qualifica posseduta e del punteggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-10;191#art-2

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