Art. 8

In vigore dal 29 giu 1991
1. La mobilità d'ufficio di cui al presente regolamento non si applica nei confronti dei dipendenti affetti da gravissime infermità che comportano la necessità di sottoporsi a terapie quali la emodialisi o cure chemioterapiche e similari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-10;191#art-8

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