Art. 9

In vigore dal 29 giu 1991
1. Nel caso di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso province, comunità montane, comuni e loro consorzi, al trasferimento dei relativi oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità si provvede con le modalità di cui agli e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con corrispondente aggiornamento dei termini. 2. A favore degli enti dissestati cedenti personale verso le amministrazioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'interno corrisponde contributi erariali in applicazione di quanto stabilito dalle disposizioni per la finanza locale relativamente agli interventi finanziari previsti a sostegno dei processi di mobilità concernenti predetti enti. 3. Nel caso, invece, di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso altre amministrazioni, l'onere relativo al trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità è a carico delle amministrazioni di destinazione.
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