Art. 7

In vigore dal 14 gen 1990
1. Entro il 15 gennaio 1990, gli enti locali presso i quali è stato traferito il personale soggetto a mobilità comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, l'elenco nominativo del personale trasferito che per qualsiasi causa diversa dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è cessato dal servizio durante l'anno precedente.
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