Art. 10
In vigore dal 14 gen 1990
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con corrispondente aggiornamento dei termini, ai trasferimenti dei fondi relativi al personale trasferito a seguito di mobilità, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 1989.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-10