Art. 9

In vigore dal 14 gen 1990
1. L'erogazione dei maggiori trasferimenti erariali agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale a seguito di mobilità cessa alla data del 31 dicembre dell'anno in cui detto personale è collocato a riposo per raggiunti limiti di età o per qualsiasi altra causa. La riduzione dei contributi erariali avverrà, fermo restando la decorrenza, anche successivamente, con recupero di quanto dovuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-9

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