Art. 5

In vigore dal 14 gen 1990
1. Entro il 31 luglio 1990, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1› luglio-31 dicembre 1990, agli enti locali cui è stato trasferito il personale entro il 31 dicembre 1989. 2. Per ciascuno degli anni 1991 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-5

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