Art. 2
In vigore dal 14 gen 1990
1. Entro il 1 luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni statali cedenti.
2. Entro il 31 gennaio 1990, le amministrazioni statali cedenti comunicano al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno - tramite le ragionerie centrali - il personale trasferito a tutto il 31 dicembre 1989 con apposito elenco nominativo, specificando:
a) dati anagrafici di ciascun dipendente;
b) qualifica funzionale o categoria, profilo professionale, data di trasferimento di ogni singolo dipendente;
c) il trattamento economico fondamentale annuo lordo (stipendio base, retribuzione di anzianità o per classi e scatti, indennità integrativa speciale, assegni di famiglia ivi compresa la tredicesima mensilità);
d) l'amministrazione di destinazione;
e) per ogni capitolo di spesa interessato, l'ammontare complessivo delle riduzioni da apportare per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1990, nonché l'ammontare annuo delle riduzioni da apportare a decorrere dall'anno 1991, per il trasferimento dei fondi connessi al trattamento economico del personale di cui alla precedente lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-2