Art. 6
In vigore dal 14 gen 1990
1. Entro il 1 luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni locali cedenti.
2. Entro il 1 agosto 1989, le amministrazioni locali cedenti comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, il contingente di personale sottoposto a mobilità mediante apposito elenco nominativo, con l'indicazione dei dati di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d), del precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-6