Art. 6

In vigore dal 14 gen 1990
1. Entro il 1› luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni locali cedenti. 2. Entro il 1› agosto 1989, le amministrazioni locali cedenti comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, il contingente di personale sottoposto a mobilità mediante apposito elenco nominativo, con l'indicazione dei dati di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d), del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-6

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