Art. 7

Procedure di trasformazione del rapporto

In vigore dal 30 mag 1989
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all' e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione. 2. Salvo quanto disposto dall', comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine soprafissato. In sede di prima applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989. 3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie. 4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza. 5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-17;117#art-7

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