Art. 9
Disciplina per la provincia autonoma di Bolzano
In vigore dal 2 apr 1989
1. Negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, aventi sede nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-17;117#art-9