Art. 6
Lavoro straordinario - Incompatibilità
In vigore dal 2 apr 1989
Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, nè effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-17;117#art-6