Art. 2
Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale
In vigore dal 2 apr 1989
Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale 1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento - aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000 abitanti - della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.
2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell', comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-17;117#art-2